Articolo 235. Disconoscimento di paternità.
L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio
concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed
il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se
soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al
marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è
ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo
sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto
tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio
che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata
dal padre.
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