Articolo 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità.
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di
veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e
da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
L'azione è imprescrittibile.
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