Articolo 276. Legittimazione passiva.
La domanda per la dichiarazione di paternità o di
maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o,
in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve
essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al
quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse