Articolo 2777. Preferenza delle spese di giustizia ed altri crediti.

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751 bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751 bis.
 

 

Torna alla home page     
 
Torna al sommario della sezione