Articolo 2805. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno.

Il debitore del credito dato in pegno puņ opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puņ opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
 

 

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