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          Articolo 2808. Costituzione ed effetti dell'ipoteca.L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche 
			in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del 
			suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo 
			ricavato dall'espropriazione.L'ipoteca puņ avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si 
			costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
 L'ipoteca č legale, giudiziale o volontaria
 
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