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          Articolo 2810. Oggetto dell'ipoteca.Sono capaci di ipoteca:1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
 2) l'usufrutto dei beni stessi;
 3) il diritto di superficie;
 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo 
			enfiteutico;
 Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo 
			determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le 
			navi, gli aereomobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li 
			riguardano.
 Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a 
			norma della legge speciale.
 
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