Articolo 2874. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca 
			giudiziale.
          Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 
			dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su 
			domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno 
			un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma 
			determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella 
			che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta. 
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