Articolo 2878. Cause di estinzione.
          L'ipoteca si estingue: 
			1) con la cancellazione dell'iscrizione; 
			2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine 
			indicato dall'articolo 2847; 
			3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 
			4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito 
			dall'articolo 2742; 
			5) con la rinunzia del creditore; 
			6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o 
			col verificarsi della condizione risolutiva; 
			7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente 
			il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. 
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