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          Articolo 2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per 
			prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti 
			anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le 
			cause di sospensione e d'interruzione.
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