Articolo 2882. Formalità per la cancellazione.
          La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere 
			eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto 
			contenente il consenso del creditore.  
			Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli 
			articoli 2821, 2835 e 2837. 
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