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          Articolo 2905. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.Il creditore puņ chiedere il sequestro conservativo dei beni del 
			debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura 
			civile.Il sequestro puņ essere chiesto anche nei confronti del terzo 
			acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta 
			l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
 
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