Articolo 2941. Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa:  
    1) tra i coniugi;  
    2)  tra  chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri  a  essa  inerenti
e le persone che vi sono sottoposte;  
    3)  tra  il  tutore  e  il minore  o l'interdetto soggetti alla tutela,
finché non sia stato reso e approvato il conto finale ,  salvo  quanto  è  disposto  dall'articolo 387 per le
azioni relative alla tutela;  
    4)   tra   il  curatore  e  il  minore  emancipato o l'inabilitato;  
    5)  tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;  
    6)  tra  le  persone  i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento  del  giudice  alla amministrazione altrui e quelle da
cui  l'amministrazione  è  esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;  
    7)  tra  le  persone  giuridiche e i loro amministratori, finché sono  in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;  
    8)  tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito  e  il  creditore,
finché il  dolo  non  sia stato scoperto. 
 
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