Articolo 2942. Sospensione per la condizione del titolare.
La prescrizione rimane sospesa:  
    1)  contro  i  minori  non emancipati e gli interdetti per infermitą  di  mente
,  per  il  tempo  in  cui  non hanno il rappresentante  legale  e  per  sei  mesi successivi alla nomina del 
medesimo o alla cessazione dell'incapacitą;  
    2)  in  tempo  di  guerra,  contro  i militari in servizio e gli appartenenti  alle  forze  armate dello Stato e contro coloro che si
trovano  per  ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra. 
 
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