Articolo 2945. Effetti e durata dell’interruzione.
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due
commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa
in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue , rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo
periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione
dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che
definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza
resa sull’impugnazione.
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