Articolo 375. Autorizzazione del tribunale.

 Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale.
1) alienare beni , eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
 

 

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