Articolo 376. Vendita di beni.

 Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto  o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
 

 

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