Articolo 3 d.lgs. n. 155\2006
Assenza dello scopo di lucro
L'organizzazione  che  esercita  un'impresa sociale destina gli utili  e  gli  avanzi  di  gestione  allo  svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
A  tale  fine  e'  vietata  la  distribuzione,  anche  in forma indiretta,  di  utili  e  avanzi  di  gestione,  comunque denominati, nonché   fondi   e   
riserve  in  favore  di  amministratori,  soci, partecipanti,  lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la  corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli  previsti  nelle  imprese  che operano nei medesimi o analoghi
settori  e  condizioni,  salvo  comprovate  esigenze  attinenti  alla necessità  di  acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con
un incremento massimo del venti per cento;
b) la  corresponsione  ai  lavoratori  subordinati  o autonomi di retribuzioni  o  compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi  collettivi  
per  le  medesime  qualifiche,  
salvo comprovate esigenze   attinenti   alla   necessità  di   acquisire  specifiche professionalità;
c) la  remunerazione  degli  strumenti  finanziari  diversi dalle azioni  o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari  autorizzati,  
superiori  di  cinque  punti percentuali al
tasso ufficiale di riferimento.