Articolo 417. Istanza d段nterdizione o di inabilitazione.
L段nterdizione o l段nabilitazione possono essere promosse dalle persone
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo
grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l段nterdicendo o l段nabilitando si trova sotto la potest� dei genitori o ha
per curatore uno dei genitori, l段nterdizione o l段nabilitazione non pu�
essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
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