Articolo 417. Istanza d’interdizione o di inabilitazione.
L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone 
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente 
convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo 
grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. 
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha 
per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può 
essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. 
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