Articolo 438. Misura degli alimenti.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non č in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto perņ riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non č tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
 

 

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