Articolo
514. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno
diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei
legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio
non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non
separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del
patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei
beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e
quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non
separatisti.
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono
preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal
comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari
separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
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