Articolo
518. Separazione riguardo agli immobili.
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il
diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito
o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue
nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del
defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che
l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per
tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi
diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se
anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme
sulle ipoteche.
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