Articolo 528. Nomina del curatore.
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso
di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la
successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio,
nomina un curatore dell’eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è
pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia e iscritto nel registro delle successioni.
|