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          Articolo 651.  
          Legato di cosa dell’onerato o di un terzo.Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, 
          salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal 
          testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva 
          all’onerato o al terzo . In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad 
          acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al 
          legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto 
          prezzo.Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del 
          testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua 
          morte, il legato è valido
 
 
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