Articolo 714 codice navigazione. Ostacoli alla navigazione.

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni.
 

 

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