Articolo 87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende
da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal
numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 .
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