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          Articolo 935. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali 
          altrui.Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con 
materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal 
proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno 
all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel 
caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa 
grave.In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi 
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia della incorporazione .
 
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