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          Articolo 937. Opere fatte dal un terzo con materiali altrui.Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un 
terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa 
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno 
delle opere e del fondo.La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il 
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
 Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali 
siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che 
sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari 
al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere 
tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente 
al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il 
risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso 
senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in 
mala fede abbia autorizzato l'uso.
 
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