| 
          
          Articolo 938. Occupazione di porzione di fondo attiguo.Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una 
porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro 
tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, 
tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà 
dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al 
proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il 
risarcimento dei danni.
 |