Articolo 949. Azione negatoria.
Il proprietario puņ agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puņ chiedere che se ne
ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
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