Articolo 999. Locazioni concluse dall'usufruttuario.
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della
cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura
privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita , ma non
oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito,
le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi
rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il
biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
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