Assegno divorzile

Particolarmente importante, e frutto di maggiori contrasti tra coniugi, è l'argomento relativo alla misura dell'assegno dovuto al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati.

L'articolo 5 della legge sul divorzio dispone, infatti, che l'assegno è dovuto al coniuge che non ha mezzi adeguati. La misura dell'assegno è dovuta a diversi fattori, di cui ricordiamo:

1. Condizioni dei coniugi; comprese età salute sistema di vita etc.
2. Ragioni della decisione; si guardano i comportamenti che hanno cagionato la fine della comunione materiale e spirituale; da questo punto di vista il coniuge responsabile potrà vedersi diminuito assegno, mentre l'altro potrà ancorare l'assegno al tenore di vita goduto durante matrimonio
3. Contributo economico dato da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia e la formazione patrimonio di ciascuno e di quello comune
4. Reddito di entrambi i coniugi

Tutti questi criteri devono essere anche valutati in rapporto alla durata del matrimonio

Viene chiedersi se l'inadeguatezza dei mezzi, presupposto essenziale per ottenere l'assegno di mantenimento, dev'essere valutata in assoluto oppure relativamente al tenore di vita tenuto dal coniuge durante matrimonio.
La Corte cassazione, spesso oscillante sul punto, ha ritenuto che l'inadeguatezza dei mezzi deve risultare rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio prescindendo, quindi, dallo stato di bisogno in cui potrebbe versare l'avente diritto.

La Corte, però, ha poi cambiato orientamento  e con la sentenza  del 10 maggio 2017 ha affermato che:  il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione sull’assegno di mantenimento, dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica. L’esclusivo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell’indipendenza economica del richiedente. L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
Si noti poi che la Cassazione ha ribadito la differenza tra assegno di mantenimento dovuto in seguito alla separazione personale dei coniugi e quello eventualmente dovuto in seguito al divorzio.

Con sentenza n. 23482 del 2020 la Cassazione ha affermato che: “In materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi, l’adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell’assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6 della Legge n. 898 del 1970”.

Sembra quindi assodato che mentre in caso di separazione l'assegno deve garantire al beneficiario un tenore di vita pari a quello che si aveva prima della separazione, ciò non deve necessariamente accadere, vista la diversa natura tra i due tipi di assegno in caso di divorzio.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.

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