Assegno di mantenimento
Particolarmente importante, e frutto di maggiori contrasti tra coniugi, è l'argomento relativo alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati.
L'articolo 5 della legge sul divorzio dispone, infatti, che l'assegno è dovuto al coniuge che non ha mezzi adeguati. La misura dell'assegno è dovuta a diversi fattori, di cui ricordiamo:
1. Condizioni dei coniugi; comprese età salute sistema di vita etc. |
2. Ragioni della decisione; si guardano i comportamenti che hanno cagionato la fine della comunione materiale e spirituale; da questo punto di vista il coniuge responsabile potrà vedersi diminuito assegno, mentre l'altro potrà ancorare l'assegno al tenore di vita goduto durante matrimonio |
3. Contributo economico dato da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia e la formazione patrimonio di ciascuno e di quello comune |
4. Reddito di entrambi i coniugi |
Tutti questi criteri devono essere anche valutati in rapporto alla durata del matrimonio |
Viene chiedersi se l'inadeguatezza dei mezzi, presupposto essenziale per
ottenere l'assegno di mantenimento, dev'essere valutata in assoluto oppure
relativamente al tenore di vita tenuto dal coniuge durante matrimonio.
La Corte
cassazione, spesso oscillante sul punto, ha ritenuto che l'inadeguatezza dei
mezzi deve risultare rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio
prescindendo, quindi, dallo stato di bisogno in cui potrebbe versare l'avente
diritto. La Corte, però, ha poi cambiato orientamento e
con la sentenza del 10 maggio 2017 ha affermato che:
il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione
sull’assegno di mantenimento, dovrà informarsi al “principio di
autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto
alla loro indipendenza o autosufficienza economica. L’esclusivo parametro per il
giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di
procurarseli è quello dell’indipendenza economica del richiedente.
L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi
specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di
una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro
personale.
La Cassazione a sezioni unite però ha espresso un nuovo orientamento che
modifica il precedente:
Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287.
Ai sensi dell’art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche
introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di
divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa
attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione
comparativa delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli
ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente
diritto.
Fonte De Agostini Giuridica, 2018 .
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.
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