vi
deve essere un interesse, anche futuro, dell'assicurato al
risarcimento del danno; in mancanza il contratto è nullo (art. 1904
c.c.) |
l'assicuratore deve pagare il danno realmente sofferto e non una
somma superiore. Può però pagare il
lucro cessante
se si è espressamente obbligato (art. 1905 c.c.) |
l'assicuratore deve pagare il valore delle cose che avevano al tempo
del sinistro, anche se è stato convenuto un premio superiore al
momento della stipula del contratto (art. 1908 c.c.) |
in
caso di soprassicurazione il contratto è nullo se vi stato dolo
dell'assicurato, valido in mancanza di dolo ma solo nei limiti del
valore reale della cosa (art. 1909 c.c.) |
l'assicurato deve avvisare del danno l'assicuratore entro tre gg.
dal sinistro e fare il possibile per evitarlo o diminuirlo (artt.
1913-1914 c.c.) |
in
mancanza di avviso o del salvataggio l'assicuratore non paga se
l'omissione è stata dolosa; ha diritto ad una riduzione negli altri
casi in relazione al pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.) |