Assicurazione della responsabilità civile
 

definizione
art. 1917 c.c.

l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto esclusi i danni derivanti da fatti dolosi

Come si vede dalla definizione,l'assicuratore non indennizza l'assicurato per un danno che ha subito,ma indennizza un terzo per un danno cagionatogli dall'assicurato.
Il codice detta una normativa generale per questo tipo di assicurazione che prevede:

la facoltà per l'assicuratore di pagare direttamente al terzo su richiesta dell'assicurato;
 
la possibilità per l'assicurato di chiamare in giudizio l'assicuratore in caso di azione promossa contro di lui dal danneggiato;
 
che le spese del giudizio siano a carico dell'assicuratore.

Questa disciplina è, però, stata integrata da leggi speciali che tutelano più efficacemente la posizione del danneggiato. Tra queste la più importante era la legge 24\12\1969 n. 990 in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da veicoli e natanti, ora sostituita dalla disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni.

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