Assicurazione in nome altrui

Il contratto di assicurazione, come la maggior parte dei negozi giuridici, può essere stipulato per il tramite di un rappresentante.

Può accadere, tuttavia, che il soggetto qualificatosi per rappresentate, fosse in realtà un falsus procurator, non aveva, cioè, il potere rappresentativo, la procura.
In tal caso è comunque obbligato a pagare il premio sino al momento del rifiuto del falsamente rappresentato o della sua ratifica, che può avvenire anche dopo il sinistro (art. 1890 c.c.).

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