Azione di riduzione

nozione

è l'azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione si tende ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima

Abbiamo visto come si calcola la quota riservata ai legittimari; se da questo calcolo risulta lesa, si può agire con l'azione di riduzione;
riduzione di cosa?
Delle disposizioni testamentarie (legati compresi), delle donazioni effettuate che, appunto, si riducono in modo da integrare la quota spettante al legittimario.

L'art. 557 c.c. ci indica chi sono i soggetti che possono proporre l'azione, i legittimati attivi:

legittimati attivi

 i legittimari lesi in tutto o in parte nella loro quota di legittima, i loro eredi o aventi causa

Come si vede il diritto alla legittima ( e alla relativa azione) può essere trasmesso per atto tra vivi o mortis causa ( si parla, infatti, di "eredi o aventi causa").

Il diritto è "irrinunciabile" finché il donante  è in vita, ma la rinuncia può avvenire dopo la morte del donante.

Potrebbe accadere che il de cuius abbia posto in essere delle vendite simulate, per evitare l'azione di riduzione; in questo caso al  legittimario converrà prima dimostrare la simulazione e poi agire in riduzione.

Vediamo, ora, chi sono i legittimati passivi.

legittimati passivi

eredi, legatari o donatario, coloro, cioè, che sono stati beneficiari della disposizione lesiva

 Ma come si riducono le disposizioni lesive?

Ci rispondono gli artt. 558 e ss.

Come prima regola è stabilito che:

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari

Riduzione proporzionale, quindi, ma il testatore potrebbe aver stabilito che la riduzione non avvenga in maniera proporzionale; in questo caso le altre disposizioni non sono ridotte, a meno che non si riesca a integrare la quota riservata ai legittimari.

Potrebbe accadere che, nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non si giunga ad integrare la quota di legittima.

In tal caso la riduzione riguarderà delle donazioni, procedendo in tal modo:

si riducono le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori

Se, quindi, la riduzione dell'ultima (donazione) sarà insufficiente, si passera alla precedente; nel caso sia ancora insufficiente, a quella ancora anteriore e così via. 

Si è giunti, quindi, alla riduzione e si è stabilito quanto deve dare il beneficiario al legittimario, ma come si procede praticamente alla riduzione?

Con la restituzione totale o parziale del bene.

L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

In merito alla riduzione delle donazioni c'è da riportare quanto ha stabilito la legge 2 dicembre 2025 n. 182 che ha modificato alcuni articoli del codice civile e cioè gli articoli 561, 562, 563 ,2652 e 2690.

Si è cercato, con la riforma, di rendere più certe le posizioni di coloro che hanno ricevuto il bene e poi hanno subito gli effetti dell'azione di riduzione.
Non ci occupiamo più della vecchia disciplina, ma illustriamo direttamente quella nuova.

Il primo articolo che ci interessa è il 561 nella nuova formulazione; secondo il citato articolo:

Art. 561.
Restituzione degli immobili.

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. 


Come detto non ci occupiamo più della vecchia disciplina e commentiamo la nuova; siamo nella situazione in cui è stata esperita l'azione di riduzione, e , evidentemente, ha avuto successo. Può darsi, però, che su questi beni vi fossero dei pegni o delle ipoteche, che sorte avranno?
Bisogna distinguere tra legatario e donatario.
La prima ipotesi è contemplata dal primo periodo dell'art. 561. Il legatario può aver gravato il bene di garanzie o anche di ipoteca, ma questo bene è poi restituito, resteranno tali pesi che gravavano il bene restituito? No. Il bene è restituito libero da ogni peso, ma si fa salvo il disposto dell'art 2652 n. 8 che si riferisce alla trascrizione, e la riforma è intervenuta proprio sul n. 8 del citato articolo.
Secondo il nuovo testo del n. 8 le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima devono essere trascritte; tuttavia: "Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda". In altre parole è vero che in seguito all'azione di riduzione il bene è restituito libero da pesi gravati dal legatario, ma è anche vero che bisogna vedere quanto è stata trascritta la domanda di riduzione, perché se la domanda è stata trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione e vi è stata iscrizione o trascrizione dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'erede o dal legatario e i terzi che hanno acquistato tali diritti hanno provveduto all'iscrizione o alla trascrizione prima della trascrizione della domanda di riduzione, i loro diritti saranno fatti salvi, quindi anche i pesi che il legatario aveva posto sui beni restituiti.
La seconda parte dell'art. 561 si occupa dei pesi e delle ipoteche che il donatario aveva gravato gli immobili restituiti. A differenza dell'ipotesi precedente il riferimento è al solo donatario ( e non al legatario) e i beni sono solo quelli immobili. Che fine faranno questi pesi e ipoteche? Restano efficaci, ma il donatario " non la passerà liscia" perché dovrà comunque compensare in denaro il minor valore di questi beni ( perché gravati da pesi e ipoteche che restano efficaci) i legittimari, ma anche qui c'è la salvezza prevista dall'art. 2562  primo comma n. 1), anch'esso modificato dalla riforma. Secondo il  citato n. 1): "le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524". Tuttavia qui interessa la seconda parte del 1) modificato dalla riforma secondo cui: " Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda" . Come si vede anche qui, in riferimento al nostro argomento, cioè la riduzione delle disposizioni testamentarie, c'è la salvezza in relazione alle iscrizioni o trascrizioni effettuate prima della trascrizione della domanda di riduzione".
Il resto dell'articolo è chiaro e non ha bisogno di essere commentato.

Anche l'articolo 562 è stato modificato dalla riforma, una modifica meno incisiva rispetto a quella dell'art. 561, ma comunque rilevante. L'articolo si riferisce al caso in cui il donatario ha subito la riduzione, ma è insolvente, cosa fare in questi casi?
Per il nuovo testo dell'art. 562:
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Si fa quindi riferimento al primo comma dell'articolo 561  primo comma secondo periodo, di cui ci siamo appena occupati

Anche l'articolo 563 è stato riformato ed espressamente citato dall'articolo 562. Vediamo, allora, il nuovo testo.

Art. 563.
Effetti della riduzione della donazione.

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.

E' questa la novità più rilevante della riforma, la nuova formulazione dell'articolo 563.. Nel vecchio testo se il donatario, che poi aveva subito la riduzione, aveva subito la riduzione e aveva anche alienato gli immobili donati, gli acquirenti si trovano esposti per un tempo lunghissimo ( 20 anni dalla trascrizione della donazione) alla restituzione degli immobili. Con la riforma i diritti di questi terzi sono, finalmente, fatti salvi. Si è poi considerata espressamente l'ipotesi dei beni mobili. Come si vede i terzi sono fatti salvi, ma è necessario distinguere tra coloro che hanno acquistato a titolo oneroso e gli aventi causa a titolo gratuito; anche questi sono fatti salvi, tuttavia per questi c'è un rischio: il donatario, che dovrebbe compensare in denaro i legittimari, è in tutto o in parte insolvente; in tal caso sarà l'avente causa a dover compensare i legittimari, ma solo nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

 

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