Azione per apposizione dei termini

nozione
(art.
951 c.c.)

 si esperisce per far apporre i termini tra fondi contigui quando manchino o sono divenuti irriconoscibili

Questa azione, a differenza delle altre, non riguarda i rapporti tra i fondi, ma tra i proprietari dei fondi che non curano l'apposizione o la manutenzione dei termini.

Questi sono quei segni di pietra o altra materia che servono a rendere riconoscibili i confini.

Le spese per l'apposizione o il ristabilimento dei termini devono essere ugualmente ripartite tra i proprietari.

La competenza spetta in via esclusiva al giudice di pace.

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