Cose fungibili ed infungibili

 

cose fungibili

sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute le une alle altre  di identica utilità

cose  infungibili

sono quelle non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore

Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e di infungibilità. Il comodato, ad esempio, ha ad oggetto cose infungibili (art. 1803 c.c.) poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha ad oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) perché  devono essere restituite cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera opera tra debiti e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.).

Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di  essere considerate a peso o a misura ( 100 kg. di grano), e anche da questo punto di vista possono essere distinte dalle cose generiche dove si fa riferimento al modo in cui le parti decidono di definire la cosa, se appartenente ad un genus o meno.

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