Mentre l'incapacità di testare è legata allo stato psicofisico della persona, quella di ricevere scaturisce dallo stato giuridico del soggetto.
Si tratta, infatti, di una incapacità giuridica relativa che scaturisce da alcuni rapporti tra i soggetti interessati e il testatore.
Non possono, quindi, ricevere per testamento:
notaio e ogni altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto il testamento pubblico ( art. 597 c.c.) |
testimoni e interprete che abbiano partecipato alla redazione del testamento pubblico ( art. 597 c.c.) |
chi ha scritto il testamento segreto, salvo che vi sia stata approvazione di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna ( art. 598 c.c.) |
il notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato ( art. 598 c.c.) |
tutore e protutore ( art. 596 c.c.) |
La conseguenza dell'inosservanza del divieto sarà la nullità delle disposizioni testamentarie a favore delle persone indicate nella tabella.
Queste disposizioni sono nulle anche se fatte per interposta persona ( art.
599 c.c.).
Si presumono interposti (presunzione assoluta) il padre, la madre, i
discendenti il coniuge delle persone indicate in tabella, anche se chiamati
congiuntamente con loro.
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