Capitale sociale della cooperativa
Uno degli scopi della società cooperativa è quello di favorire
l'ingresso di nuovi soci; se il capitale della cooperativa fosse fisso,
l'ingresso o l'uscita di nuovi soci dovrebbe essere accompagnata dalle
deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale con le inevitabili
lentezze di questi procedimenti.
L'art. 2524 c.c. ha invece opportunamente stabilito la variabilità del capitale
di queste società proprio per consentire l'ingresso o l'uscita dei soci senza
che sia necessario modificare l'atto costitutivo.
Anche nella società cooperativa il capitale sociale può essere formato da quote
o azioni e alla partecipazione azionaria si applica sostanzialmente la
disciplina ordinaria, con alcune importanti differenze, che qui riassumiamo, ma
che possono essere ulteriormente approfondite nell'art.
2525 c.c.
| il valore nominale di ciascuna azione o quota non
può essere inferiore a venticinque euro il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro |
| nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro , né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma |
| le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori |
E' possibile che la società acquisiti proprie azioni, ma solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e sempre nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
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