Casi in cui viene meno la
comunione materiale e spirituale tra i coniugi
1. Condanne penali di particolare gravità
pronunciate con sentenze passate in giudicato in danno dell'altro coniuge o
di un figlio |
2. Annullamento del matrimonio, divorzio
ottenuto all'estero o un nuovo matrimonio contratto all'estero da un
cittadino straniero |
3. Mancata consumazione del matrimonio
|
4. Cambiamento di sesso accertato con
sentenza passata in giudicato |
5. Passaggio in giudicato della sentenza
di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale |
Di tutte queste ipotesi quella sicuramente più frequente
riguarda il caso della separazione personale.
Ricordiamo che in passato per chiedere il divorzio, erano necessari tre anni di
effettiva separazione tra i coniugi ma l’art. 3 della legge sul divorzio è stato
modificato dalla legge n. 55\2015 che ha fatto scendere il periodo di
separazione a:
1) dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale;
2) sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale.
questione ancora molto dibattuta è quella che riguarda la
discrezionalità del giudice sulla pronuncia divorzio
|
Ci si chiede, infatti, se il giudice deve semplicemente accertare l'esistenza
delle cause previste dall'articolo 3 oppure verificare se sia anche cessata la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Parte della dottrina ritiene che il giudice potrebbe negare il divorzio quando,
pur sussistendo uno dei casi previsti all'articolo 3, accerti che la comunione
materiale e spirituale non è cessata come, ad esempio, nel caso in cui si
riprenda la convivenza, se pur temporaneamente.
Sul punto la giurisprudenza, invece, mantiene un orientamento oscillante, tanto
che sarebbe necessario un intervento del legislatore per risolvere la questione.
