Giurisprudenza

Che il pagamento sia un atto dovuto, e quindi non deve essere sorretto da una volontà all’adempimento è pacifico in giurisprudenza.  Si riporta questa massima.

Cass. civ. Sez. I, 27-07-1998, n. 7357

L'adempimento del debitore costituisce un comportamento dovuto, preso in considerazione dal legislatore per la sua idoneità obiettiva a soddisfare l'interesse del creditore, prescindendo dall'elemento intenzionale dal quale tale atto sia eventualmente accompagnato, atteso che sia l'estinzione dell'obbligo che la realizzazione del diritto del creditore non sono disposti dalla legge in considerazione di una conforme volontà del "solvens", e che, proprio per questo, tale elemento, anche quando sia rilevabile in concreto, non assume alcun rilievo ai fini della qualificazione dell'atto in questione; ne consegue che eventuali riserve manifestate dal debitore al momento del pagamento non fanno venire meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, e che, anche in presenza di un pagamento con riserva di ripetizione, devono ritenersi realizzate le condizioni di cui all'art. 2878 c.c. per la cancellazione di ipoteca e sussistente l'obbligo del creditore soddisfatto di prestare il consenso alla cancellazione.

FONTI Mass. Giur. It., 1998 

 

Come visto il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo in presenza dell’opposizione del debitore, ma il rifiuto del creditore, nonostante l’opposizione può essere illegittimo.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-01-2013, n. 2207

Ai sensi dell'art. 1180, comma secondo, cod. civ., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 cod. civ.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 31/01/2006)

FONTI CED Cassazione, 2013

Le caratteristiche dell’adempimento del terzo, non può consistere in una generica disponibilità ad adempiere da parte del terzo.

Cass. civ. Sez. II, 09-11-2011, n. 23354

L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione.

Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque, consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva escluso che si potesse configurare un adempimento del terzo nella dichiarazione stragiudiziale di disponibilità al pagamento delle prestazioni del debitore cedente nei confronti del creditore ceduto effettuata dai cessionari del contratto anzidetto). (Rigetta, App. Salerno, 06/09/2005) FONTI CED Cassazione, 2011


Come abbiamo visto nel testo l’adempimento del terzo non provoca la surrogazione del terzo, né quella per volontà del creditore, né quella per volontà del debitore né quella legale, ma l’estinzione dell’obbligazione. La conferma in questa sentenza a sezioni unite.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n. 9946

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 10/03/2006)

FONTI FED Cassazione, 2009

 

Il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 libera il debitore quando questi senza sua colpa abbia ritenuto di pagare al vero creditore. Questo però non accade quando il debitore fosse in colpa, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 1189.

 

Cass. civ. Sez. I, 05-04-2016, n. 6563

Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Nella specie, in riforma della sentenza impugnata, la S.C. ha escluso l'operatività del menzionato principio in favore del Comune, che, ignorando le risultanze catastali, aveva corrisposto il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva ai precedenti proprietari in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, senza che nel relativo giudizio avesse eccepito il loro difetto di legittimazione attiva o integrato il contraddittorio nei confronti dell'attuale proprietario, nonostante le diffide già ricevute da quest'ultimo, munito di titolo contrattuale già trascritto, la cui validità era in corso di accertamento giudiziale). (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 11/01/2011) FONTI CED Cassazione, 2016.

 

Secondo l’art. 1183 quando non è fissato un termine (dovendo essere fissato)  sarà il giudice a determinarlo; ci si chiede se sia possibile che vi sia un patto di prelazione relativo a una vendita senza termine di scadenza.

 

Cass. civ. Sez. II, 21-06-2013, n. 15709

Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione. (Rigetta, App. Palermo, 29/05/2008)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

Sempre una questione relativa al termine. Come sappiamo nel caso in cui non sia stato fissato un termine per l’adempimento di un’obbligazione, questa può essere immediatamente adempiuta ( art. 1183 primo comma). D’altro canto quando è possibile che non sia fissato un termine la prescrizione comincia subito a decorrere.

 

Cass. civ. Sez. VI, 03-04-2012, n. 5285

Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento (quod sine die debetur statim debetur); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione, salvo che nel corso degli anni il promittente venditore non abbia posto in essere comportamenti implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promittente acquirente; nel qual caso la prescrizione è da intendersi interrotta ai sensi dell'art. 2944 c.c. per effetto del riconoscimento del diritto. FONTI Massima redazionale, De Agostini Giuridica  2012.

Copia dedicata a: trikka

 

 

Come visto “quod sine die debetur statim debetur” cioè quello che non ha termine d’adempimento dev’essere adempiuto subito, ma nel caso riportato nella massima vi erano più obbligazioni da adempiere disgiuntamente.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 01-10-2009, n. 21061

In materia di obbligazioni, ove l'adempimento sia possibile nel concorso di due o più prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta tra una di esse, se la scelta è rimessa alla volontà di un terzo, l'obbligazione diviene eseguibile soltanto con la relativa dichiarazione comunicata alle parti; ne consegue che prima di tale momento, non potendo il debitore adempiere in alcun modo, l'inadempimento non sussiste, non essendo propriamente configurabile in difetto della verificazione del suddetto presupposto. (Rigetta, App. Torino, 08/06/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009.

 

L’art. 1183 distingue, sostanzialmente, tra debiti portabili (che cioè devono essere adempiuti presso il creditore) e chiedibili ( che devono essere adempiuti presso il debitore). La distinzione diviene molto rilevante in caso di costituzione in mora.

 

Cass. civ. Sez. III, 09-12-2014, n. 25853

Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore. (Rigetta, App. Roma, 12/01/2010) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Un caso davvero particolare, ma non infrequente. Se si tratta di un macchinario che deve essere smontato e collaudato, dove possiamo individuare il luogo dell’adempimento?

 

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 13-01-2012, n. 412

Il luogo di adempimento dell'obbligo, oggetto del contratto, quale la consegna di un macchinario industriale, da montare e collaudare, deve ravvisarsi nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo. Viceversa, nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore, è in siffatto luogo che deve ravvisarsi il luogo di adempimento dell'obbligazione, essendo irrilevante che, dopo il collaudo, il macchinario debba essere smontato per il trasferimento presso il compratore ed ivi il venditore debba prestare la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica 2012.

 

Questa massima è particolarmente interessante perché per le obbligazioni pecuniarie vale il terzo comma dell’art. 1182, cioè adempimento presso il creditore. Ma questo accade se vi sia la determinazione del valore dell’obbligazione pecuniaria sin dall’origina. Di conseguenza l’obbligazione è pecuniaria solo quando il credito sia dall’origine liquido ed esigibile.

Non lo è, secondo la massima, quando il credito, pur avente ad oggetto genericamente una somma di denaro, non è liquido ed esigibile. Le conseguenze producono anche sul luogo dell’adempimento. Forse però, questa massima più che definire le obbligazioni pecuniarie vuole risolvere solo il problema del luogo del pagamento quando la somma da versare non sia determinata sin dall’origine nel titolo.

 

 

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 12-10-2011, n. 21000

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro.

Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. (Regola competenza) FONTI CED Cassazione, 2011.


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