Giurisprudenza

Amministrazione di sostegno rapporti con l'interdizione e l’inabilitazione.

 

Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962

L'ambito di applicazione degli istituti di interdizione amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. FONTI Quotidiano Giuridico, 2015

Sulla necessità di nominare un amministratore di sostegno.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-06-2014, n. 13929 (rv. 631513)

In caso di persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, il giudice, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. , è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva. (Cassa con rinvio, App. Genova, 08//08/2011)

FONTI  CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. I, 26-10-2011, n. 22332

Rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

FONTI  Giur. It., 2012, 11, 2272 

 

Cass. civ. Sez. I, 01-03-2010, n. 4866 (rv. 611912)

In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare. (Cassa con rinvio, App. Roma, 12/04/2007)

FONTI  CED Cassazione, 2010 


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