Giurisprudenza
Amministrazione di sostegno rapporti con l'interdizione e
l’inabilitazione.
Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962
L'ambito di applicazione degli istituti di interdizione
amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non
già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai
propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più
intenso per l'interdizione, ma alla maggiore
idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di
detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa. FONTI Quotidiano
Giuridico, 2015
Sulla necessità di
nominare un amministratore di sostegno.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
18-06-2014, n. 13929 (rv. 631513)
In caso di persona priva, in tutto o
in parte, di autonomia, il giudice, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. , è
tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la
discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta
della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione,
interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura,
che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma
di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.
(Cassa con rinvio, App. Genova, 08//08/2011)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 26-10-2011, n.
22332
Rispetto agli istituti
dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito di applicazione
dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al
diverso grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri
interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore capacità
di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, tenuto
conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per
conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della
malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le
altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
FONTI Giur. It., 2012, 11, 2272
Cass. civ. Sez. I, 01-03-2010,
n. 4866 (rv. 611912)
In materia di misure di protezione
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio
2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere
residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile
della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di
sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di
pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità
dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla
stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore
agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva
condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze
caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione
necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il
beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero
abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da
soddisfare. (Cassa con rinvio, App. Roma, 12/04/2007)
FONTI CED Cassazione, 2010 |
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