Giurisprudenza

Sulla prescrizione.

Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143

La domanda di restituzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto annullato non è implicita nella domanda di annullamento, e, pertanto, dev'essere espressamente e tempestivamente formulata, a pena d’inammissibilità. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27/04/2005)

FONTI CED Cassazione, 2012 

 

Una questione importante in tema di annullabilità sta nella prescrizione dell’azione di annullamento; non è sempre semplice individuare il momento in cui cominciano a decorrere i termini di prescrizione, nel caso in ordinanza i 5 anni decorrono dal raggiungimento della maggiore età del minore.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 29-05-2014, n. 12117

Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ. , decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età.

Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ. , allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte. (Cassa con rinvio, App. Genova, 03/06/2011)

FONTI CED Cassazione, 2014 

 

 L’art. 2947 terzo comma parla del calcolo della prescrizione per il risarcimento del danno provocato da reato  ma questo termine non può essere confuso con quello previsto per l’annullamento di un contratto, anche quando la causa dell’annullabilità derivi da reato ( come può essere il caso del dolo che si concreta in una truffa.)

 

Cass. civ. Sez. II, 27-01-2014, n. 1617

In tema di prescrizione, l'art. 2947, terzo comma, cod. civ. si applica unicamente alle azioni di danno e non anche all'azione di annullamento del contratto, neppure quando il vizio del consenso dipenda da un fatto-reato. (Rigetta, App. Catania, 17/08/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014 

 

Anche l’attore, in certi casi, può eccepire l’annullabilità del contratto senza limiti di tempo.

 

Cass. civ. Sez. III, 26-06-2012, n. 10638

L'esistenza di un vizio che comporti l'annullabilità del contratto, così come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la pretesa attorea senza limiti di tempo, allo stesso modo può essere invocata, senza limiti di tempo, dall'attore allorché, chiesto l'adempimento del contratto, si sia visto eccepire l'esistenza d'un patto aggiunto impeditivo della domanda di condanna, ma annullabile per vizio del consenso. (Rigetta, App. Torino, 12/11/2009)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

In questa interessante sentenza si analizzano quali sono gli atti idonei a interrompere la prescrizione in merito all’azione di annullamento.

Ricordando che l’azione di annullamento è azione costitutiva ed è quindi esercitata per l’esercizio di diritto potestativo, è la domanda giudiziale l’unico mezzo idoneo a interrompere la prescrizione e non certo la costituzione in mora.

 

Cass. civ. Sez. II, 16-12-2010, n. 25468

Mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Ne consegue che per l'azione di annullamento del contratto di vendita (nella specie, di cessione di quote di società a responsabilità limitata) la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. FONTI  CED Cassazione, 2010 

 

Può accadere che sia proposta una domanda di annullabilità, ma il giudice si accorga che il contratto è nullo.. può il giudice rilevare la nullità d’ufficio, rischiando così di violare l’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato?

Sì, secondo le sezioni unite della cassazione.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 12-12-2014, n. 26242

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata "ragione più liquida", ha l'obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l'esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o "di protezione", ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l'accertamento in via principale od incidentale in esito all'indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.

FONTI Contratti, 2015

 

Convalida tacita, il comportamento “convalidante” deve essere univoco, e deve consistere nella volontaria esecuzione del contratto annullabile; riportiamo quindi una sentenza che ci individua questo aspetto e altre sentenze dove può sembrare che vi sia stata convalida tacita ma in realtà questa non si è verificata.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-03-2001, n. 4441

L'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art 1444, comma 2, c.c. , consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato.

FONTI  Mass. Giur. It., 2001 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 26-10-2012, n. 18502.

La convalida tacita del contratto, di cui all'art. 1444, secondo comma cod. civ. , non è integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto del vizio del suo consenso (nel caso di specie: errore essenziale e riconoscibile sulla libertà da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale aggiudicatario). (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/11/2006)

FONTI CED Cassazione, 2012 

 

Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143

Non può desumersi la convalida tacita di un contratto concluso con sé stesso dall'amministratore di una società, che presuppone inequivocabilmente la prova della già acquisita certezza della causa di annullabilità del negozio, né dall'iscrizione in bilancio del corrispettivo percepito o dall'approvazione del bilancio stesso, i quali erano atti necessari per la vita della società, né dalla conferma dell'amministratore di cui non sia stata discussa consapevolmente la pattuizione conflittuale.

FONTI  Foro It., 2012, 9, 1, 2400 

 

Cass. civ. Sez. I, 15-01-2007, n. 621.

Riguardo ad atto di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, ritenuta dal giudice annullabile per mancanza di autorizzazione preventiva e di approvazione successiva dell'organo amministrativamente competente, non è configurabile la convalida, nel senso di volontaria esecuzione del contratto nella concreta conoscenza del fatto invalidante, nella circostanza che il legale rappresentante del Comune e il suo difensore abbiano relazionato in giudizio circa i tempi di corresponsione del pagamento del prezzo della cessione, per la quale erano stati erogati i fondi necessari alla copertura finanziaria. (Rigetta, Trib. Vallo Della Lucania, 11 Marzo 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2007