Giurisprudenza
Sulla
prescrizione.
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n.
4143
La domanda di restituzione del prezzo
pagato in esecuzione di un contratto annullato non è implicita nella
domanda di annullamento, e, pertanto, dev'essere espressamente e
tempestivamente formulata, a pena d’inammissibilità. (Cassa con rinvio,
App. Roma, 27/04/2005)
FONTI CED Cassazione, 2012
Una questione
importante in tema di annullabilità sta nella prescrizione dell’azione
di annullamento; non è sempre semplice individuare il momento in cui
cominciano a decorrere i termini di prescrizione, nel caso in ordinanza
i 5 anni decorrono dal raggiungimento della maggiore età del minore.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
29-05-2014, n. 12117
Il contratto di compravendita
immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio
minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in
violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di
autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai
sensi dell'art. 322 cod. civ. , decorrendo il termine quinquennale di
prescrizione dal compimento della maggiore età.
Né è precluso l'accoglimento della
domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla
sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in
applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ. , allorché ne faccia
richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la
soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun
pregiudizio per la controparte. (Cassa con rinvio, App. Genova,
03/06/2011)
FONTI CED Cassazione, 2014
L’art.
2947 terzo comma parla del calcolo della prescrizione per il
risarcimento del danno provocato da reato
ma questo termine non può essere confuso con quello previsto per
l’annullamento di un contratto, anche quando la causa dell’annullabilità
derivi da reato ( come può essere il caso del dolo che si concreta in
una truffa.)
Cass. civ. Sez. II, 27-01-2014, n. 1617
In tema di prescrizione, l'art. 2947,
terzo comma, cod. civ. si applica unicamente alle azioni di danno e non
anche all'azione di annullamento del contratto, neppure quando il vizio
del consenso dipenda da un fatto-reato. (Rigetta, App. Catania,
17/08/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Anche l’attore, in
certi casi, può eccepire l’annullabilità del contratto senza limiti di
tempo.
Cass. civ. Sez. III, 26-06-2012, n. 10638
L'esistenza di un vizio che comporti
l'annullabilità del contratto, così come può essere eccepita dal
convenuto per paralizzare la pretesa attorea senza limiti di tempo, allo
stesso modo può essere invocata, senza limiti di tempo, dall'attore
allorché, chiesto l'adempimento del contratto, si sia visto eccepire
l'esistenza d'un patto aggiunto impeditivo della domanda di condanna, ma
annullabile per vizio del consenso. (Rigetta, App. Torino, 12/11/2009)
FONTI CED Cassazione, 2012
In questa interessante sentenza si
analizzano quali sono gli atti idonei a interrompere la prescrizione in
merito all’azione di annullamento. Ricordando che
l’azione di annullamento è azione costitutiva ed è quindi esercitata per
l’esercizio di diritto potestativo, è la domanda giudiziale l’unico
mezzo idoneo a interrompere la prescrizione e non certo la costituzione
in mora.
Cass. civ. Sez. II, 16-12-2010, n. 25468
Mentre la domanda giudiziale è atto
che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a
qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la
costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente
ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e
non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti
alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un
atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera
soggezione all'iniziativa altrui. Ne consegue che per l'azione di
annullamento del contratto di vendita (nella specie, di cessione di
quote di società a responsabilità limitata) la domanda giudiziale
costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto
dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di
costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. FONTI CED
Cassazione, 2010
Può accadere che sia proposta una
domanda di annullabilità, ma il giudice si accorga che il contratto è
nullo.. può il giudice rilevare la nullità d’ufficio, rischiando così di
violare l’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato? Sì, secondo le
sezioni unite della cassazione.
Cass. civ. Sez. Unite, 12-12-2014, n. 26242
Le Sezioni Unite, a composizione di
contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare
importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio
secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una
qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per
qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di
impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo
parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata
"ragione più liquida", ha l'obbligo di rilevare - e, correlativamente,
di indicare alle parti - l'esistenza di una causa di nullità negoziale,
pure se di natura speciale o "di protezione", ed ha, di conseguenza, ove
le parti non ne abbiano chiesto l'accertamento in via principale od
incidentale in esito all'indicazione del giudice, la facoltà (salvo per
le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse
della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e,
quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero,
in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio
direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di
giudicato in assenza di impugnazione.
FONTI Contratti, 2015
Convalida tacita,
il comportamento “convalidante” deve essere univoco, e deve consistere
nella volontaria esecuzione del contratto annullabile; riportiamo quindi
una sentenza che ci individua questo aspetto e altre sentenze dove può
sembrare che vi sia stata convalida tacita ma in realtà questa non si è
verificata.
Cass. civ. Sez. III, 27-03-2001, n. 4441
L'esecuzione volontaria, che dà luogo
alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art 1444,
comma 2, c.c. , consiste in un comportamento negoziale, il quale si
risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si
sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile,
presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di
chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di
convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente
all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto
adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal
contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di
accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato.
FONTI Mass. Giur. It., 2001
Cass. civ. Sez. III,
26-10-2012, n. 18502.
La convalida tacita del contratto, di
cui all'art. 1444, secondo comma cod. civ. , non è integrata dalla mera
richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare
l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto
del vizio del suo consenso (nel caso di specie: errore essenziale e
riconoscibile sulla libertà da vincoli dell'immobile locato, invece
assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il
conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale
aggiudicatario). (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/11/2006)
FONTI CED Cassazione, 2012
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n.
4143
Non può desumersi la convalida tacita
di un contratto concluso con sé stesso dall'amministratore di una
società, che presuppone inequivocabilmente la prova della già acquisita
certezza della causa di annullabilità del negozio, né dall'iscrizione in
bilancio del corrispettivo percepito o dall'approvazione del bilancio
stesso, i quali erano atti necessari per la vita della società, né dalla
conferma dell'amministratore di cui non sia stata discussa
consapevolmente la pattuizione conflittuale.
FONTI Foro It., 2012, 9, 1, 2400
Cass. civ. Sez. I, 15-01-2007,
n. 621.
Riguardo ad atto di cessione
volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, ritenuta dal
giudice annullabile per mancanza di autorizzazione preventiva e di
approvazione successiva dell'organo amministrativamente competente, non
è configurabile la convalida, nel senso di volontaria esecuzione del
contratto nella concreta conoscenza del fatto invalidante, nella
circostanza che il legale rappresentante del Comune e il suo difensore
abbiano relazionato in giudizio circa i tempi di corresponsione del
pagamento del prezzo della cessione, per la quale erano stati erogati i
fondi necessari alla copertura finanziaria. (Rigetta, Trib. Vallo Della
Lucania, 11 Marzo 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2007 |