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Giurisprudenza
Sugli effetti
della dichiarazione di morte presunta sui negozi già compiuti da coloro
che erano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni.
Cass. civ., 24-01-1981, n. 536
Il negozio dispositivo di beni della
persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede,
sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest'ultimo, il
quale, ancorché immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di
disporne ( artt. 52 e 54 c.c. ), non rimane caducato quando - dichiarata
la morte presunta dell'assente e verificatasi conseguentemente, alla
stregua degli artt. 58 e 456 c.c. , l'apertura della successione al
medesimo al momento dell'ultima sua notizia - risulti che detto erede,
allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto
del negozio, poiché, per effetto del postumo riconoscimento in capo a
lui di siffatta titolarità, si determina il consolidamento della stessa
e della correlativa legittimazione.
FONTI Mass. Giur. It., 1981
Cass. civ., 23-08-1961, n. 1996 In
forza della dichiarazione di morte presunta, la libera disponibilità del
patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la
divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti
coloro che si trovino nella condizione prevista dall'art. 50 c.c. ,
senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase
dell'assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da
alcuni di essi.
FONTI
Mass. Giur. It., 1961, 594 |
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