Giurisprudenza

 

Per agire in revocatoria il credito deve essere certo liquido ed esigibile? No.

Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 marzo 2019, n. 7357
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

FONTI CED Cassazione, 2019

 

Cass. civ. Sez. III, 22-03-2016, n. 5619

L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 14/12/2011) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Cass. civ. Sez. II, 19-11-2015, n. 23666

Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., il credito da tutelare va inteso in senso lato sino a comprendere l'aspettativa o ragione del credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Pertanto anche l'eventuale credito nascente da un legato del quale è discussa la validità è idoneo, quale credito litigioso, a determinare l'insorgere della qualità di creditore che legittima l'esperimento dell'actio pauliana avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, dovendosi ritenere il credito del legatario insorto nel momento dell'apertura della successione del de cuius. FONTI Giur. It., 2016, 6, 1352

 

Sulla natura del pregiudizio subito dal creditore per poter agire in revocatoria. Questo può consistere anche nel pericolo di danno.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-12-2015, n. 25733 (rv. 638077)

Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'"eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perché l'attore, chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all'immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunché in sede di ipotetico riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati). (Rigetta, App. Torino, 08/08/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Azione revocatoria e costituzione di fondo patrimoniale. Questa massima è però interessante, perché puntualizza la componente psicologica del debitore che consiste in generale nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.

 

Cass. civ. Sez. III, 30-06-2015, n. 13343

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Una massima importante, revocatoria e interruzione della prescrizione; la prescrizione può essere interrotta solo dall’esercizio dell’azione, ne segue che gli atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione devono seguire la disciplina processuale.

 

 

Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24822

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. (Cassa con rinvio, App. Milano, 12/07/2011)  FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Un punto dolente della revocatoria; come si prova la collusione tra debitore e terzo acquirente?

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 10-10-2008, n. 25016

Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale negozio l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo). (Cassa con rinvio, App. Roma, 29 luglio 2004)

FONTI Mass. Giur. It., 2008

 

 

Azione revocatoria e legato.

 

Cass. civ. Sez. II, 19-11-2015, n. 23666

Il credito scaturente da legato del quale sia controversa la validità, quale credito litigioso, legittima il legatario all'azione revocatoria contro l'atto dispositivo del debitore, a tal fine dovendosi ritenere il credito sorto nel momento di apertura della successione e non nel momento in cui è divenuto liquido ed esigibile. (Cassa con rinvio, App. Milano,02/04/2010) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Azione revocatoria e atto di pignoramento presso terzi, le due azioni sono cumulabili.

 

Cass. civ. Sez. III, 14-10-2015, n. 20595 (rv. 637549)

Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 c.p.c. (Rigetta, App. Napoli, 28/05/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

 

L’azione revocatoria può essere esercitata dal convivente more uxorio? Si

 

Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17971

Il convivente more uxorio può chiedere che venga dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di alienazione a titolo oneroso della casa familiare in proprietà esclusiva dell'altro convivente quando sia provato che il terzo acquirente era consapevole della destinazione impressa all'immobile e quindi del pregiudizio che l'atto recava al convivente non proprietario. FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1229

Azione revocatoria e simulazione, sono casi diversi e quindi sono anche diversi i presupposti dell’una e dell’altra.

 

Cass. civ. Sez. III, 30-06-2015, n. 13345

In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 30/05/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

L’azione revocatoria non è esperibile per un debito già scaduto, tale principio si può applicare anche alla concessione d’ipoteca per un debito scaduto? No.

 

Cass. civ. Sez. III, 16-03-2010, n. 6321

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2901 cod. civ., in forza della quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 cod. civ., e non nell'assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale.

Tale norma, pertanto, non è applicabile, nè in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ.(Rigetta, App. Genova, 13/06/2005) FONTI CED Cassazione, 2010.

 


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