Giurisprudenza

Questa sentenza è interessante perché dà la definizione di caso fortuito inteso come un evento che abbia i caratteri  di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare, appunto, il caso fortuito.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 30-09-2014, n. 20619

Nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia in corso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito. FONTI  CED Cassazione, 2014.

 

Ancora sulle caratteristiche del caso fortuito:

 

Trib. Salerno Sez. I, 25-06-2013

Il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile; la prova del fortuito (onere che incombe al custode) interrompe il nesso eziologico tra cosa ed evento. Il caso fortuito deve - come detto - presentare i caratteri della imprevedibilità e della assoluta eccezionalità e si atteggia, quindi, a fatto idoneo ad interrompere una serie di fatti collegati -sulla base di calcoli probabilistici basati sulla frequenza- secondo una sequenza regolare. Il fortuito deve, pertanto, essere inteso come fatto capace di produrre autonomamente il danno assorbendo il nesso causale.