Giurisprudenza
Questa sentenza è interessante perché
dà la definizione di caso fortuito inteso come un evento che abbia i
caratteri di eccezionalità,
imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento
dannoso, tali da integrare, appunto, il caso fortuito.
Cass. civ. Sez. VI - 3, 30-09-2014, n.
20619
Nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di
lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del
custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il
quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo
causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte
immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto
di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in
appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità
del custode committente, se questi sia in corso in una "culpa in
eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del
direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena
autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori
commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità,
imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento
dannoso, tali da integrare il caso fortuito. FONTI
CED Cassazione, 2014.
Ancora sulle
caratteristiche del caso fortuito:
Trib. Salerno Sez. I, 25-06-2013
Il caso fortuito che esclude la
responsabilità del custode va inteso in senso ampio, comprensivo del
fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso
danneggiato, purché detto fatto sia dotato di autonomo impulso causale e
sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile; la prova
del fortuito (onere che incombe al custode) interrompe il nesso
eziologico tra cosa ed evento. Il caso fortuito deve - come detto -
presentare i caratteri della imprevedibilità e della assoluta
eccezionalità e si atteggia, quindi, a fatto idoneo ad interrompere una
serie di fatti collegati -sulla base di calcoli probabilistici basati
sulla frequenza- secondo una sequenza regolare. Il fortuito deve,
pertanto, essere inteso come fatto capace di produrre autonomamente il
danno assorbendo il nesso causale. |