Giurisprudenza.

 

La cessione del contratto deve avere ad oggetto la cessione dell’intera posizione contrattuale, sia la parte attiva che passiva, e quindi quando questo non accade perché una parte ha già adempiuto la sua obbligazione non si avrà cessione del contratto (semmai cessione del credito, la massima questo non lo dice, ma può desumersi).

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 23-07-2018, n. 19489

In funzione della natura complessa e della struttura unitaria e necessariamente trilaterale del negozio di cessione del contratto, esso non é più possibile nell'ipotesi in cui, in un contratto a prestazioni corrispettive, una delle parti abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, sicché il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o solo debitore del cedente, perché in tal caso non è ravvisabile la condizione necessaria della cessione del contratto, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Cessione del contratto e cessione del credito, le differenze.

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 06-07-2018, n. 17727 (rv. 649664-01)

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2016)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Cessione del contratto… automatica…dal punto di vista della surrogazione nel rapporto di locazione.

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 13/07/2018, n. 18536 (rv. 649702-01)

In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell'immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2016)

FONTI
CED Cassazione, 2018
Quotidiano Giuridico, 2018

 

 

 

 

 

Un preliminare in cui il promissario si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare, può configurare una cessione del contratto con preventivo consenso del contraente ceduto;  è questione d’interpretazione vedere se si tratti di cessione del contratto o di contratto per persona da nominare.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 03-08-2012, n. 14105.

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 ss. cod. civ., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 cod. civ., o di un contratto per persona da nominare, di cui all'art. 1401 cod. civ., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo.

Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione - invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.

FONTI CED Cassazione, 2012.

 

Nel contratto poi ceduto, era prevista una clausola compromissoria, anche questa si trasferisce? La massima è utile perché puntualizza lo stesso concetto di cessione del contratto.

 

Cass. civ. Sez. I, 28-10-2011, n. 22522

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto. (Rigetta, App. Napoli, 11/04/2005)

FONTI CED Cassazione, 2011

 

La cessione del contratto è possibile quando le prestazioni non siano state ancora interamente eseguite, ma cosa accade quando una delle prestazioni è stata eseguita? Cosa si cede in realtà?

 

Cass. civ. Sez. II, 22-01-2010, n. 1204.

Poiché, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall'altra parte e non invece la cessione del contratto.
CED Cassazione, 2010

 

Cass. civ. Sez. II, 16-03-2007, n. 6157

Poichè, ai sensi dell'art.1406 cod. civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto,occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto.

FONTI Mass. Giur. It., 2007.

 

In questa massima si sposa la tesi secondo cui la cessione del contratto è un negozio plurilaterale e non il frutto di due contratti. Nella seconda si evidenzia il momento perfezionativo della cessione.

 

Cass. civ. Sez. II, 16-03-2007, n. 6157

Ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza;infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 cod. civ. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione. (Rigetta, App. Firenze, 17 Ottobre 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2007.

 

Cass. civ. Sez. III, 15-03-2004, n. 5244

La cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all'accordo tra cedente e cessionario, l'accertamento della cui sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

FONTI Mass. Giur. It., 2004.

 

Il contratto ceduto può poi essere modificato?

 

Cass. civ. Sez. II, 06-12-1995, n. 12576

Il principio secondo cui la cessione del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario di diritti ed obblighi, lasciandone immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, non esclude che, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi tra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario.

FONTI  Mass. Giur. It., 1995 

 

Locazione e cessione del contratto di locazione in seguito alla cessione d’azienda.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 12-11-2015, n. 23111 .

In caso di cessione del contratto di locazione (contestuale alla cessione dell'azienda) effettuata ai sensi dell'art.36 della legge n. 392 del 1978 senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell'immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero "beneficium ordinis", che consente al locatore di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto, solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore; né rileva l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di locazione, che, in quanto tale, non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente, che rimane identico nel suo contenuto. (Rigetta, App. Catanzaro, 26/11/2013)

FONTI CED Cassazione, 2015.


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