Giurisprudenza.
La cessione del
contratto deve avere ad oggetto la cessione dell’intera posizione
contrattuale, sia la parte attiva che passiva, e quindi quando questo
non accade perché una parte ha già adempiuto la sua obbligazione non si
avrà cessione del contratto (semmai cessione del credito, la massima
questo non lo dice, ma può desumersi).
Cass. civ. Sez. II Ord., 23-07-2018, n. 19489
In funzione della natura complessa e della struttura unitaria e
necessariamente trilaterale del negozio di cessione del contratto, esso
non é più possibile nell'ipotesi in cui, in un contratto a prestazioni
corrispettive, una delle parti abbia adempiuto a tutte le proprie
obbligazioni, sicché il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o
solo debitore del cedente, perché in tal caso non è ravvisabile la
condizione necessaria della cessione del contratto, che deve avere per
oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto.
FONTI
Cessione del
contratto e cessione del credito, le differenze.
Cass. civ. Sez. III Sent., 06-07-2018, n. 17727 (rv. 649664-01)
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al
cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera
posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa
relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in
quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un
precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno
sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario
creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei
diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti
alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e
personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della
prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla
essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per
inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che
continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
(In applicazione del principio
FONTI
Cessione del
contratto… automatica…dal punto di vista della surrogazione nel rapporto
di locazione.
Cass. civ. Sez. III Ord., 13/07/2018, n. 18536 (rv. 649702-01)
In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la
donazione dell'immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e
1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo
acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle
obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del
conduttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2016)
FONTI
Un preliminare in
cui il promissario si impegna ad acquistare per sé o per persona da
nominare, può configurare una cessione del contratto con preventivo
consenso del contraente ceduto;
è questione d’interpretazione vedere se si tratti di cessione del
contratto o di contratto per persona da nominare.
Cass. civ. Sez. II, 03-08-2012, n. 14105.
In un contratto preliminare di
compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente
si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la
configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406
ss. cod. civ., con il preventivo consenso alla cessione a
norma dell'art. 1407 cod. civ., o di un contratto per persona da
nominare, di cui all'art. 1401 cod. civ., e ciò sia in ordine allo
stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o,
infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 cod.
civ., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al
promissario fino alla stipulazione del definitivo.
Tale pluralità di configurazioni
giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella
fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia,
riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle
parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in
correlazione alla funzione - invalsa nella pratica quotidiana degli
affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina
intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una
coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici
approntati dal legislatore.
FONTI CED Cassazione, 2012.
Nel contratto poi
ceduto, era prevista una clausola compromissoria, anche questa si
trasferisce? La massima è utile perché puntualizza lo stesso concetto di
cessione del contratto.
Cass. civ. Sez. I, 28-10-2011, n. 22522
La cessione del contratto, realizzando
una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico
contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto
(cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli
originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del
vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti
originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e
qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione,
l'interpretazione e la risoluzione del contratto. (Rigetta, App. Napoli,
11/04/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011
La cessione del contratto è possibile
quando le prestazioni non siano state ancora interamente eseguite, ma
cosa accade quando una delle prestazioni è stata eseguita? Cosa si cede
in realtà?
Cass. civ. Sez. II, 22-01-2010, n. 1204.
Poiché, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ., oggetto della cessione del
contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni
giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla
conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che
le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché,
in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro
nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne
consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle
prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la
cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero
l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita
dall'altra parte e non invece la cessione del contratto.
Cass. civ. Sez. II, 16-03-2007, n.
6157
Poichè, ai sensi dell'art.1406 cod.
civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del
complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che
derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del
contratto,occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non
siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la
successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che
caratterizza la cessione del contratto.
FONTI Mass. Giur. It., 2007.
In questa massima
si sposa la tesi secondo cui la cessione del contratto è un negozio
plurilaterale e non il frutto di due contratti. Nella seconda si
evidenzia il momento perfezionativo della cessione.
Cass. civ. Sez. II, 16-03-2007, n.
6157
Ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.la
cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si
perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario
e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato
successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto
dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi
un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato
da tale circostanza;infatti, la notifica del contratto intercorso fra il
cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 cod. civ. nel caso in
cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla
cessione. (Rigetta, App. Firenze, 17 Ottobre 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2007.
Cass. civ. Sez. III, 15-03-2004, n.
5244
La cessione del contratto si configura
essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente
(o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario)
ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo
pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del
contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere
espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano
richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi
anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del
ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto
meno) all'accordo tra cedente e cessionario, l'accertamento della cui
sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice
del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente
motivata.
FONTI Mass. Giur. It., 2004.
Il contratto
ceduto può poi essere modificato?
Cass. civ. Sez. II, 06-12-1995, n. 12576
Il principio secondo cui la cessione
del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso
unitario di diritti ed obblighi, lasciandone immutati gli elementi
oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva,
non esclude che, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il
cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi tra loro per
apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario.
FONTI Mass. Giur. It., 1995
Locazione e cessione del contratto di
locazione in seguito alla cessione d’azienda.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
12-11-2015, n. 23111 .
In caso di cessione del contratto di
locazione (contestuale alla cessione dell'azienda) effettuata ai sensi
dell'art.36 della legge n. 392 del 1978 senza il consenso del locatore,
tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore
dell'immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria,
caratterizzata dal mero "beneficium ordinis", che consente al locatore
di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni
giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il
contratto, solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo
conduttore; né rileva l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di
locazione, che, in quanto tale, non comporta la nascita di un nuovo
contratto ma solo la prosecuzione del precedente, che rimane identico
nel suo contenuto. (Rigetta, App. Catanzaro, 26/11/2013)
FONTI CED Cassazione, 2015.
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