Giurisprudenza

 

Il trasferimento della proprietà di cosa futura, quando si verifica l'effetto reale?

 

Cass. civ. Sez. I, 16-05-2016, n. 9994

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe). (Rigetta, App. Napoli, 16/02/2011)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Un contratto atipico, per essere valido, deve superare il giudizio di meritevolezza della causa. Alcuni esempi.

 

Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10710

L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 14/05/2009) FONTI CED Cassazione, 2016.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 22-04-2016, n. 8209

È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali. (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 20/05/2011)

FONTI CED Cassazione, 2016.

 

Il contratto aleatorio trova nell’alea la sua causa, mancando questa lo stesso contratto aleatorio è nullo.

 

Cass. civ. Sez. II, 22-04-2016, n. 8209

L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità. (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 20/05/2011)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Il contratto aleatorio deve, di regola, prevedere l’alea in capo a entrambe le parti del contratto; è nullo, quindi, un contratto aleatorio atipico che pone l’alea in capo a una sola parte.

 

Cass. civ. Sez. I, 10-11-2015, n. 22950 (rv. 638094)

Il contratto "My Way" non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti. Né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea contrattuale, aleatori così incidendo nel meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto. (Rigetta, App. Bari, 29/04/2008) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Tipico contratto aleatorio è quello di assicurazione, ma può essere stipulato questo contratto per rischi sorti prima della sua stipula?

 

Cass. civ. Sez. III, 17-02-2014, n. 3622

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti. (Cassa con rinvio, App. Roma, 31/07/2007) FONTI CED Cassazione, 2014


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