Giurisprudenza.

 

Contratto di trasporto di cose quando il destinatario è persona diversa dal mittente, cioè diversa da chi ha stipulato il contratto, è contratto a favore del terzo?

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 15-05-2018, n. 11744 (rv. 648612-01)

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c. , e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 10/03/2015)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Il terzo ha rinunziato alla prestazione, questa però può essere pretesa dallo stipulante.

 

Cass. civ. Sez. I, 11-07-2013, n. 17200

Nel contratto a favore di terzi, pur in presenza di rinunzia alla prestazione operata dal terzo beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, cod. civ. riconosce, sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in quanto titolare di una quota di partecipazione nella società beneficiaria), e non sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel qual caso opererebbe il principio "nemo invitus locupletari potest"), può legittimamente pretendere l'adempimento della prestazione in favore del terzo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 07/12/2005)

FONTI CED Cassazione, 2013.

 

Un contratto a favore del terzo può avere ad oggetto la costituzione di un diritto reale di godimento? Sì.

 

Cass. civ. Sez. II, 27-06-2011, n. 14180 (rv. 618387)

In tema di contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., la relativa stipulazione non incontra il limite dell'effetto reale del negozio concluso tra stipulante e promittente, sicché è consentita sia la costituzione di una servitù a favore del terzo, che l'estinzione della servitù che gravi sul fondo di quest'ultimo. (Rigetta, App. Torino, 21/03/2005)

FONTI CED Cassazione, 2011

 

 

Di seguito alcuni casi giurisprudenziali di contratti a favore del terzo.

 

 

L’utilizzo di un sub vettore realizza un’ipotesi di contratto a favore del terzo.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 14-07-2015, n. 14665

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621), qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto ad altro vettore, che viene così ad assumere la qualifica di sub vettore, anche il rapporto di sub trasporto è configurabile quale contratto a favore di terzi, sicché il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del sub vettore i diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose. (Cassa con rinvio, App. Trento, 13/05/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

I patti parasociali sono contratti a favore del terzo, e il terzo è la società.

 

Cass. civ. Sez. I, 07-05-2014, n. 9846

I patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal ‘piano sociale', concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti.

Ai fini della sua configurazione, non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di soci e che il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

FONTI Notariato, 2014, 3, 266

 

La polizza fideiussoria, pur essendo a titolo oneroso, ha lo schema del contratto a favore del terzo.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 18-02-2010, n. 3947 (rv. 611833)

La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale);

inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 09/05/2003)

FONTI CED Cassazione, 2010

 

Questa massima fa intendere che il nascituro e il padre sono terzi, ma come soggetti beneficiari di un contratto a favore del terzo stipulato tra gestante e struttura sanitaria, e di conseguenza hanno tutte le azioni processuali contro la struttura sanitaria.

 

Cass. civ. Sez. III, 11-05-2009, n. 10741

Gli effetti del contratto debbono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto che la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali.

Ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e del di lui padre, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno. (Rigetta, App. Napoli, 19/03/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009

 


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